Detrazione Ristrutturazione per Coniuge Non Proprietario

La risposta breve: sì, la detrazione per la ristrutturazione del coniuge non proprietario è possibile, come familiare convivente, se convive con il proprietario già all’inizio dei lavori e paga di tasca propria, con fatture e bonifico parlante a suo nome. Ma attenzione alla percentuale: dal 2025, e anche per tutto il 2026, il coniuge non proprietario ha diritto al 36%, non al 50%. Il 50% spetta solo a chi è proprietario (o titolare di un diritto reale) e ha la casa come abitazione principale. Nel 2027, con la legge attuale, le percentuali scendono al 30% e al 36%.

È uno dei dubbi che sentiamo più spesso quando prepariamo le fatture: chi paga, a nome di chi, con quale conto. Qui sotto trovi le regole in vigore, i documenti da tenere e le domande più frequenti. Il quadro di tutti i bonus è nella nostra guida ai bonus casa 2026 a Roma.

Normativa per la detrazione ristrutturazione da coniuge non proprietario

La detrazione per il recupero edilizio è regolata dall’art. 16-bis del TUIR e, per il 2026, dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Tra chi può detrarre, oltre a proprietari, usufruttuari, inquilini e comodatari, ci sono i familiari conviventi del proprietario:

  • il coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente di fatto;
  • i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Le condizioni, secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, sono tre:

  1. Convivenza già in essere alla data di inizio dei lavori (o al momento del pagamento, se paghi prima che i lavori partano).
  2. Spesa sostenuta davvero da te: fatture intestate a te e bonifico parlante con il tuo codice fiscale.
  3. Immobile in cui si svolge la convivenza: non deve per forza essere l’abitazione principale, ma deve essere una casa a disposizione della famiglia. Per i casi particolari (seconde case, immobili diversi da quello di residenza) conviene un controllo con il CAF.

Non serve un contratto di comodato, e il titolo edilizio (per esempio la CILA) può restare intestato al proprietario.

Quanto si detrae nel 2026 e nel 2027

Con la circolare 8/E del 19 giugno 2025 l’Agenzia ha chiarito che l’aliquota maggiorata spetta solo a chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale sull’abitazione principale. Il coniuge non proprietario, come gli altri familiari conviventi, rientra quindi nell’aliquota ridotta.

Chi paga Spese pagate nel 2026 Spese pagate nel 2027
Coniuge proprietario o comproprietario, casa adibita ad abitazione principale 50% 36%
Coniuge non proprietario convivente 36% 30%
Coniuge proprietario, seconda casa 36% 30%

La spesa massima resta 96.000 € per unità immobiliare, da dividere tra tutti quelli che pagano per la stessa casa. La detrazione si recupera in 10 rate annuali uguali. Una proroga del 50% anche per il 2027 è stata ipotizzata dal Governo, ma ad oggi è una proposta, non una legge.

Chi conviene che paghi

Quando in coppia uno solo dei due è intestatario della casa, la differenza tra 50% e 36% pesa. Su 30.000 € di lavori pagati nel 2026 sono 15.000 € di detrazione se paga il coniuge proprietario (abitazione principale) contro 10.800 € se paga il coniuge non proprietario. Prima di decidere, però, guardate la capienza IRPEF: la detrazione riduce le imposte, non è un rimborso. Con una rata da 1.500 € l’anno servono almeno 1.500 € di IRPEF annua, al netto delle altre detrazioni; la parte che non trova capienza si perde. Se il reddito supera i 75.000 €, c’è anche il tetto complessivo alle detrazioni introdotto dal 2025 (art. 16-ter del TUIR): qui serve il calcolo del commercialista.

Si può anche dividere la spesa: in quel caso fatture e bonifici devono riportare entrambi i nomi, e ciascuno detrae la sua quota con la propria aliquota.

Quali spese di ristrutturazione sono detraibili

Il coniuge convivente può detrarre le stesse spese del proprietario:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sul singolo appartamento (per esempio rifacimento del bagno con gli impianti, spostamento di tramezzi, rifacimento dell’impianto elettrico);
  • interventi per il risparmio energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza;
  • spese collegate: progettazione, pratiche edilizie, IVA.

Non sono detraibili come ristrutturazione la manutenzione ordinaria del singolo appartamento (per esempio la sola tinteggiatura) e gli arredi. Per mobili ed elettrodomestici c’è il bonus mobili, che spetta a chi fruisce della detrazione per i lavori.

Documenti da tenere

  • Fatture intestate al coniuge che paga (come impostarle lo spieghiamo nella guida sulla fattura per la detrazione fiscale).
  • Ricevute dei bonifici parlanti con il suo codice fiscale come beneficiario della detrazione.
  • Prova della convivenza: certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva.
  • Titolo edilizio (CILA, SCIA) anche se intestato al proprietario, oppure, per l’edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva con la data di inizio lavori.
  • Comunicazione ENEA, se l’intervento la richiede.

Domande frequenti

Quando il coniuge può detrarre le spese di ristrutturazione?

Quando convive con il proprietario già all’inizio dei lavori, sostiene la spesa con bonifico parlante a suo nome e ha le fatture intestate. Nel 2026 detrae il 36%.

Chi detrae può essere diverso dal proprietario?

Sì: familiari conviventi, comodatari e inquilini possono detrarre, ma con l’aliquota ridotta (36% nel 2026, 30% nel 2027).

Chi detrae può essere diverso da chi paga?

No. La detrazione spetta a chi sostiene la spesa: fattura e bonifico devono essere a nome della stessa persona. Il bonifico può partire anche da un conto cointestato.

Se il coniuge è comproprietario, ha il 50%?

Sì, se la casa è l’abitazione principale: in quel caso è titolare del diritto di proprietà e rientra nell’aliquota maggiorata, per la sua quota di spesa.

Fonti

Queste informazioni non sostituiscono il parere di un commercialista o CAF.